Art. 1 -
COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE
In conformità a quanto previsto dal CCNL per
gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini e dal CCPL integrativo,
è costituita in Rieti, con decorrenza dal 1° gennaio 1968 la
Cassa Edile della Provincia di Rieti
Art. 2 -
SEDE E DURATA
La Cassa Edile ha la sua sede in Rieti e ha una durata
indeterminata
Art. 3 -
RAPPRESENTANZA LEGALE
La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente
del Consiglio Generale
Art. 4 -
COMPITI
La Cassa provvede:
alla riscossione ed utilizzazione dei contributi che le sono attribuiti
dai Contratti Collettivi e dagli Accordi sindacali di categoria;
alla riscossione ed amministrazione delle somme previste dai Contratti
e dagli Accordi nazionali e territoriali;
alla gestione delle forme di previdenza ed assistenza contrattualmente
previste e/o deliberate dal Comitato di Gestione.
Art. 5 -
ISCRITTI
Agli effetti del presente statuto sono iscritti alla Cassa
tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti da datori di lavoro
che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano
nel territorio della provincia di Rieti, le attività edili ed affini,
per le quali è stato stipulato il CCNL.
L'iscrizione alla Cassa cessa per:
morte dell'iscritto;
passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che
non rientri nella previsione di cui al comma precedente;
espatrio dell'iscritto;
cessazione di attività lavorativa per invalidità, inabilità
o vecchiaia
Art. 6 -
VERSAMENTI
Il versamento delle somme dovute alla Cassa dai datori di
lavoro e dai lavoratori iscritti per i titoli di cui al precedente art.
4 del presente Statuto, viene effettuato secondo le modalità contrattualmente
stabilite dalle competenti OO.SS. di categoria eventualmente integrate dal
Comitato di Gestione.
Dell'esatto e puntuale versamento delle somme di cui sopra, risponde il
datore di lavoro che, per la parte a carico degli operai dipendenti, provvede
mediante trattenuta sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga.
Art. 7 -
GESTIONE ED ASSISTENZA
La gestione delle somme di competenza della Cassa e la erogazione
delle assistenze in favore dei lavoratori iscritti sono effettuate secondo
le modalità e le condizioni che il Comitato di Gestione stabilirà.
Possono usufruire dell'assistenza soltanto i lavoratori iscritti, per i
quali il datore di alvoro sia in regola con i versamenti di cui al precedente
art. 6, salvo diversa disposizione del Comitato di Gestione
Art. 8 -
ORGANI AMMINISTRATIVI
Sono organi amministrativi della Cassa il Consiglio Generale
ed il Comitato di Gestione.
I loro membri durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
E' data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere
alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
I membri nominati in sostituzione di quelli cessati per qualunque causa,
prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero
rimasti quelli sostituiti.
Il Consiglio Generale potrà deliberare un gettone di presenza per
tutti i membri degli organi amministrativi e una somma a titolo di indennizzo
e rimborso spese in favore del Presidente e del Vicepresidente.
6 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori
aderenti a quelle nazionali contraenti.
Due dei posti di cui ai punti b) e c) possono essere coperti da rappresentanti
nominati da Organizzazioni diverse da quelle firmatarie del CCNL nei casi
di attuazione della normativa di cui alla lettera B dell'allegato E al CCNL
del 23/05/1991.
Spetta al Consiglio Generale di:
esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
approvare il Bilancio Consuntivo della Cassa;
decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in materia
di contributi e prestazioni;
nominare, mediante votazione palese, il proprio Presidente, designato
dalla Associazione degli Industriali-Sindacato Costruttori Edili della
Provincia di Rieti, tra i Consiglieri rappresentati dallo stesso;
nominare, mediante votazione palese, il proprio Vicepresidente designato
dai sindacati provinciali dei lavoratori tra i consiglieri dei rappresentanti
degli stessi.
Il Consiglio generale delibera con la maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
COMITATO DI GESTIONE
il Comitato di Gestione è costituito da 8 membri di cui 4 nominati
dall'Organizzazione territoriale aderente all'ANCE e 4 nominati dalle Organizzazioni
territoriali dei lavoratori aderenti a quelle nazionali contraenti.
Fanno parte di diritto del Comitato di Gestione il Presidente ed il Vicepresidente
del Consiglio Generale.
In caso di necessità, i rappresentanti del Comitato di Gestione sono
nominati dalla Associazioni nazionali rispettive.
Il Comitato di Gestione si riunisce almeno 2 volte al mese e, in via straordinaria,
ogni qual volta sia richiesto da almeno 2 membri del Comitato o dal Presidente
o dal Vicepresidente.
La convocazione del Comitato di Gestione è fatta almeno 7 giorni
prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, con telegramma
spedito almeno 3 giorni prima della data di riunione.
Le riunioni e deliberazioni del Comitato di Gestione sono valide con la
presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Ove i presenti non rappresentino pariteticamente le due parti, industriale
e dei lavoratori, le deliberazioni saranno valide solo se prese all'unanimità.
Il Comitato ha il compito di provvedere all'amministrazione ed alla gestione
della Cassa Edile compiendo gli atti necessari allo scopo.
In particolare predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite,
in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui al primo
comma lettera a) dell'art. 37 del CCNL del 23/05/1991, che stabiliscono
i contributi e le prestazioni nonché il bilancio consuntivo.
Art. 9 -
PRESIDENTE
Il presidente della Cassa dura in carica 3 anni, salvo
la facoltà di sostituzione di cui all'art. 8, ed ha la firma sociale.
Spetta al Presidente della Cassa:
rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare in giudizio;
sovraintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la
convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio generale e del
Comitato di Gestione e presiederne le adunanze;
dare esecuzione, di concerto con il Vicepresidente, alle deliberazioni
del Comitato di Gestione e del Consiglio generale
In caso di assenza o di impedimento, il presidente potrà delegare
per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio Generale
o del Comitato di gestione, fra quelli nominati dal Sindacato dei Costruttori
Edili, tutte o parte delle sue funzioni
Art. 10
- VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente della Cassa dura in carica 3 anni, salvo
facoltà di sostituzione di cui all'art. 8.
Spetta al Vicepresidente:
sovraintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione del
presente statuto
dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni
del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale
In caso di assenza o di impedimento, Il Vicepresidente potrà delegare
per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio generale
o del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati provinciali
dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.
Art. 11
- COLLEGIO DEI SINDACI
A) COMPOSIZIONE
Il Collegio dei Sindacati è composto di tre membri effettivi designati
rispettivamente:
uno dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Rieti -
Sindacato Costruttori Edili
uno dai Sindacati provinciali dei lavoratori
un terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale
La Organizzazioni provinciali di categoria potranno designare inoltre due
sindacati supplenti (uno di parte industriale ed uno di parte operaia),
che sostituiscano i Sindaci effettivi eventualmente assenti per causa di
forza maggiore
B) DURATA
I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica 3 anni e possono
essere riconfermati.
C) COMPENSI
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene
fissato dal Consiglio Generale
D) ATTRIBUZIONI
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art.
2403 -2404 -2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
Essi devono riferire al Consiglio Generale le eventuali irregolarità
riscontate durante l'esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne
la corrispondenza nei registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente ogni trimestre ed ogni qualvolta il Presidente
del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci
ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.
I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Generale senza voto deliberativo.
Art. 12
- PERSONALE
Gli uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato
dal Consiglio Generale su designazione della Organizzazione dei datori di
lavoro.
L'assunzione di altro personale è fatta, sentito il parere del Direttore,
dal Comitato di Gestione.
Il rapporto di lavoro di tutto il personale verrà regolato da apposite
norme.
Art. 13
- PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio della Cassa è costituito:
dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi
altro titolo vengano in proprietà della Cassa;
dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali
riserve ed accantonamenti;
dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni
e per atti di liberalità in genere;
dalle somme, che per qualsiasi altro titolo, previe eventuali autorizzazioni
di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa
Art. 14
- ENTRATE
Le entrate della Cassa sono costituite:
dall'ammontare dei contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori
ad essa spettanti;
dagli interessi attivi sui contributi anzidetti, sul fondo per gratifica
natalizia, ferie e riposi annui;
da eventuali interessi di mora;
dalle somme rimborsate dai lavoratori per le spese di gestione dei
diversi fondi;
dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere
per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero
per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;
dalle altre somme che, per qualsiasi titolo, vengano in possesso della
Cassa.
Art. 15
- SPESE E PRELEVAMENTI
Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le
entrate di cui all'art. precedente.
Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario
e straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione
(certificati, dichiarazioni, assegni circolari e bancari, ecc...) visitata
dal Direttore, firmata dal Presidente e controfirmata dal Vicepresidente.
Qualsiasi prelevamento o pagamento, per qualsivoglia titolo o causale, deve
essere effettuato con firma abbinata dal Presidente e del Vicepresidente
e di chi li sostituisce.
Per gli assegni bancari relativi alle liquidazioni periodiche (G.N.F. ed
A.P.E.) la firma potrà essere apposta singolarmente dal Presidente
oppure dal Vicepresidente.
Le persone chiamate a sostituire il Presidente o il Vicepresidente, perché
assenti od impediti, devono essere munite in ogni caso, agli effetti del
presente articolo, di delega scritta.
Art. 16
- ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI
L'esercizio finanziario della Cassa decorre dal 1° ottobre
al 3o settembre dell'anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio, il Comitato di Gestione provvede alla compilazione
dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa con l'indicazione,
per ognuna di esse, delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente
erogate.
Detti bilanci consuntivi devono essere approvati, entro il 31 marzo dell'anno
successivo, da parte del Consiglio Generale.
Essi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno
15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Generale.
I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati
del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.
I bilanci consuntivi, accompagnati dalle relazioni del Comitato di Gestione
e del Collegio Sindacale, devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla
loro approvazione, alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e
dei lavoratori, alle quali compete la nomina dei componenti del Consiglio
generale della Cassa.
Entro i successivi 30 giorni, le Associazioni Sindacali competenti si incontreranno
per esprimere le loro valutazioni.
Il verbale della riunione relativa, da sottoscriversi dalla Associazioni
sindacali di cui sopra, deve essere trasmesso, entro i successivi 10 giorni,
al Presidente della Cassa Edile, il quale ne darà lettura al Consiglio
Generale, in occasione della prima riunione dello stesso.
Art. 17
- LIQUIDAZIONE
La messa in liquidazione della Cassa è deliberata,
sentito il parere del Consiglio Generale, dalle Organizzazioni sindacali
competenti.
Si dovrà deliberare la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi
ogni attività per disposizioni di legge o qualora essa venga a perdere,
per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.
In ogni caso, le Organizzazioni sindacali competenti provvederanno alla
nomina di sei liquidatori, dei quali tre nominati dal Sindacato Costruttori
Edili dell'Associazioni Industriali della Provincia di Rieti e tre dai Sindacati
provinciali dei lavoratori, in misura paritetica fra loro. Trascorso un
mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto, il Presidente
del Tribunale di Rieti.
Le Organizzazioni Sindacali determinano, all'atto della messa in liquidazione
della Cassa, i compiti dei liquidatori e, successivamente, ne ratificano
l'operato.
Il patrimonio netto, risultante dai conti di chiusura della liquidazione,
dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza
ed istruzione in favore della categoria edile, che saranno indicate dalle
Organizzazioni Sindacali competenti.
In caso di disaccordo, la devoluzione anzidetta sarà stabilita dal
presidente del Tribunale di Rieti, sentito il parere delle Organizzazioni
Sindacali di categoria.
Art. 18
- MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
Qualunque modificazione al presente statuto, deliberata
dal Consiglio Generale della Cassa, dovrà essere approvata dalle
Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Art. 19
- NORMA DI RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto dal presente
statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.