| TITOLO 1 - DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI
OCCUPATI |
| Art. 1 |
I datori di lavoro debbono inviare mensilmente all'Ente
una denuncia nominativa dei lavoratori occupati durante il mese precedente,
da redigersi sui moduli predisposti e forniti a cura dell'Ente stesso.
Tali moduli, compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal datore di
lavoro o dal suo legale rappresentante, devono essere trasmessi alla Sede
entro il ventesimo giorno dalla fine del mese cui si riferiscono. |
| Art. 2 |
| Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni
e delle dichiarazioni erronee od inesatte contenute nella denuncia, salvo
ogni azione da parte dell'Ente per la reintegrazione dei danni eventualmente
sofferti. |
 |
| TITOLO 2 - VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE |
| Art. 3 |
Le imprese iscritte entro il 20 del mese successivo a quello
di competenza, sono tenute al versamento degli accantonamenti, nella misura
determinata dai Contratti Collettivi Nazionali in vigore. Le imprese iscritte
sono altresì tenute al versamento, entro il termine predetto dei
seguenti altri contributi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di
lavoro, nelle misure individuate dai Contratti Collettivi Nazionali stessi
o da quelli Integrativi Provinciali o da specifici Accordi Sindacali:
- contributo Cassa Edile
- contributo Scuola Edile
- contributo Anzianità Professionale Edile
- contributo Anzianità Professionale Edile Straordinaria
- quote di adesione Contrattuale Nazionale
- ogni altro eventuale contributo previsto
|
| Art. 4 |
A richiesta delle singole Imprese l'Ente è tenuto a rilasciare
una dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui
all'Art.3.
Il rilascio di tale dichiarazione è subordinato all'esito degli accertamenti
che l'Ente effettuerà di volta in volta, secondo le modalità stabilite
dal Comitato di Gestione. |
| Art. 5 |
| In caso di tardivo versamento degli accantonamenti e dei
contributi nonché di ogni altra eventuale somma spettante all'Ente,
verranno applicate sanzioni civili a titolo di risarcimento del danno subito
sottoforma di percentuale da applicare sulle somme dovute e non versate,
rapportate alla durata. |
| Art. 6 |
| I versamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso
i c/c postali e/o bancari che verranno stabiliti dal Comitato di Gestione. |
| Art. 7 |
In caso di parziale versamento degli importi denunciati
dalla Impresa ai sensi dell'Art.1, le somme versate saranno ripartite dall'Ente
accreditandole in misura proporzionale a quanto dovuto a ciascun lavoratore
della Impresa stessa, secondo la denuncia di cui sopra.
Non saranno accettate imputazioni effettuate dal datore di lavoro in difformità
al criterio indicato al comma precedente. |
| Art. 8 |
Presso l'Ente sono istituite:
- l'anagrafe dei datori di lavoro della categoria iscritti alla Cassa
- l'anagrafe degli operai iscritti alla Cassa
|
| Art. 9 |
Sulle schede intestate ai singoli datori di lavoro devono
essere partitamente trascritti gli importi dovuti per ogni mese i risultanti
dalle denuncie nominative dei lavoratori occupati e quelli versati rispettivamente
a titolo di contributi, accantonamenti e sanzioni civili.
Sulle schede intestate ai singoli operai devono, invece essere iscritti
per ogni mese gli importi dovuti e quelli versati per gli accantonamenti. |
| Art. 10 |
A ciascun operaio è rilasciato dall'Ente un documento
attestante la sua iscrizione alla Cassa.
A richiesta dell'operaio deve essere inoltre rilasciato dall'Ente un estratto
conto di posizione, dietro rimborso delle spese di bollo, ove dovute,
e di quelle che saranno eventualmente fissate dal Comitato di Gestione
per diritti di segreteria. |
| Art. 11 |
Trascorso un anno dalla fine del mese cui si riferisce
l'ultima denuncia, l'Ente procede d'ufficio alla cancellazione dei datori
di lavoro, previo accertamento di avvenuta cessazione dell'attività.
Trascorso lo stesso termine di un anno dalla data dell'ultimo versamento
effettuato dal datore di lavoro in nome e per conto di un operaio, si
procede ugualmente d'ufficio alla cancellazione dell'operaio medesimo. |
| Art. 12 |
Alla fine di ogni trimestre deve essere controllata la
rispondenza tra gli importi registrati nell'anagrafe operai e gli importi
degli accantonamenti registrati nell'anagrafe dei datori di lavoro e confrontati
i risultati con gli importi accreditati per lo stesso titolo e per il medesimo
periodo di tempo dall'istituto bancario.
Dall'esito di detto controllo si deve dare atto con apposito verbale da
sottoscrivere dal presidente e dal Collegio Sindacale. |
 |
| TITOLO 3 - GESTIONE DEL FONDO FERIE, GRATIFICA
NATALIZIA E RIPOSI ANNUI |
| Art. 13 |
Il pagamento degli accantonamenti avverrà dal 1°
al 10 Agosto e dal 15 al 23 Dicembre, in base agli importi accreditati a
favore di ciascun lavoratore al 31 Marzo ed al 30 Settembre di ogni anno.
L'accredito dei suddetti accantonamenti avverrà purché essi
risultino versati rispettivamente entro il 31 Maggio ed il 31 Ottobre,
unitamente alle sanzioni per l'eventuale ritardo.
L'Ente provvederà entro il 10 Agosto ed il 23 Dicembre di ciascun
anno ad intestare assegni bancari per l'importo che risulta accantonato
a favore di ciascun lavoratore per i periodi di competenza sopraindicati. |
| Art. 14 |
| Qualsiasi reclamo nei confronti dell'Ente sulla rispondenza
delle somme corrisposte per gli accantonamenti rispetto a quelle versate
o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme stesse, deve
essere presentato dall'operaio all'Ente sotto pena di decadenza, entro un
anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili. |
| Art. 15 |
Gli importi della percentuale per gli accantonamenti che,
per qualsiasi ragione, non venissero riscossi dagli interessati, o dai loro
aventi causa entro 60 giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili,
devono essere accantonati in apposito conto sino a quindici mesi dalla data
anzidetta.
Trascorso questo ulteriore termine, avente carattere espresso di decadenza
per l'interessato, gli importi stessi possono essere utilizzati, con apposita
deliberazione del Comitato di Gestione, per le forme di assistenza gestite
dall'Ente. |
| Art. 16 |
| Ai fini del presente Regolamento, per data in cui gli importi
erogati per qualsiasi titolo dall'Ente si rendono liquidi ed esigibili,
si intende quella di emissione del mandato di pagamento di cui al precedente
Art. 13. |
| Art. 17 |
Il pagamento anticipato delle somme accantonate può
aver luogo, su domanda degli aventi diritto, soltanto nei seguenti casi:
- quando l'iscritto passa alle dipendenze di un datore di lavoro non
obbligato agli adempimenti statutari
- quando l'iscritto diviene imprenditore
- in caso di morte dell'iscritto o di un familiare convivente a carico
- in caso di espatrio dell'iscritto o di trasferimento di domicilio
in altra provincia
- in caso di chiamata o richiamo alle armi
|
| Art. 18 |
| Il Comitato di Gestione dell'Ente dovrà provvedere
alla gestione degli accantonamenti separatamente da quella degli altri fondi. |
 |
| TITOLO 4 - GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE
RENDITE |
| Art. 19 |
I contributi e le rendite derivanti da:
- interessi bancari attivi e rendite
- sanzioni civili
- eventuali residui attivi di esercizio
- somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di
liberalità
- gestione e godimento del patrimonio mobiliare ed immobiliare
sono destinati a:
- copertura delle spese di gestione della Cassa Edile
- erogazioni di cui all'Art. 9 dello Statuto
E' in facoltà del Comitato di gestione di accendere fondi bancari
separati per singole e/o particolari gestioni. |
 |
| TITOLO 5 - PRESTAZIONI ED ASSISTENZE DELLA CASSA
EDILE |
| Art. 20 |
| Possono usufruire delle assistenze e delle provvidenze
solo gli operai iscritti alla Cassa e relativamente ai quali risultino regolarmente
versati sia i contributi che gli accantonamenti. |
| Art. 21 |
| Per ottenere l'assistenza della Cassa Edile in una qualsiasi
delle forme sopra previste gli operai debbono presentare domanda scritta,
corredata della documentazione richiesta a seconda dei casi. |
| Art. 22 |
Qualsiasi forma di assistenza viene sospesa durante i periodi
di astensione volontaria dal lavoro da parte dell'operaio.
Il Comitato di Gestione può tuttavia, a suo giudizio, deliberare
la continuazione in caso di eccezionale comprovata necessità da
parte dei richiedenti. |
| Art. 23 |
Di tutte le assistenze date in qualsiasi forma agli operai
deve essere tenuta registrazione cronologica in apposito registro con l'indicazione
degli importi erogati.
Gli importi stessi devono essere registrati nelle schede anagrafiche dei
singoli operai beneficati, precisando la causa dell'erogazione. |
| Art. 24 |
| Quanto non previsto dal presente Regolamento sarà
disciplinato con apposite delibere del Comitato di Gestione. |
 |