L'Ente Cassa Edile - Il Regolamento STAMPA QUESTA PAGINA
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TITOLO 1 - DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI OCCUPATI
Art. 1
I datori di lavoro debbono inviare mensilmente all'Ente una denuncia nominativa dei lavoratori occupati durante il mese precedente, da redigersi sui moduli predisposti e forniti a cura dell'Ente stesso.
Tali moduli, compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal datore di lavoro o dal suo legale rappresentante, devono essere trasmessi alla Sede entro il ventesimo giorno dalla fine del mese cui si riferiscono.
Art. 2
Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee od inesatte contenute nella denuncia, salvo ogni azione da parte dell'Ente per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.
TITOLO 2 - VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE
Art. 3
Le imprese iscritte entro il 20 del mese successivo a quello di competenza, sono tenute al versamento degli accantonamenti, nella misura determinata dai Contratti Collettivi Nazionali in vigore. Le imprese iscritte sono altresì tenute al versamento, entro il termine predetto dei seguenti altri contributi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, nelle misure individuate dai Contratti Collettivi Nazionali stessi o da quelli Integrativi Provinciali o da specifici Accordi Sindacali:
  • contributo Cassa Edile
  • contributo Scuola Edile
  • contributo Anzianità Professionale Edile
  • contributo Anzianità Professionale Edile Straordinaria
  • quote di adesione Contrattuale Nazionale
  • ogni altro eventuale contributo previsto
Art. 4
A richiesta delle singole Imprese l'Ente è tenuto a rilasciare una dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art.3.
Il rilascio di tale dichiarazione è subordinato all'esito degli accertamenti che l'Ente effettuerà di volta in volta, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione.
Art. 5
In caso di tardivo versamento degli accantonamenti e dei contributi nonché di ogni altra eventuale somma spettante all'Ente, verranno applicate sanzioni civili a titolo di risarcimento del danno subito sottoforma di percentuale da applicare sulle somme dovute e non versate, rapportate alla durata.
Art. 6
I versamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso i c/c postali e/o bancari che verranno stabiliti dal Comitato di Gestione.
Art. 7
In caso di parziale versamento degli importi denunciati dalla Impresa ai sensi dell'Art.1, le somme versate saranno ripartite dall'Ente accreditandole in misura proporzionale a quanto dovuto a ciascun lavoratore della Impresa stessa, secondo la denuncia di cui sopra.
Non saranno accettate imputazioni effettuate dal datore di lavoro in difformità al criterio indicato al comma precedente.
Art. 8
Presso l'Ente sono istituite:
  • l'anagrafe dei datori di lavoro della categoria iscritti alla Cassa
  • l'anagrafe degli operai iscritti alla Cassa
Art. 9
Sulle schede intestate ai singoli datori di lavoro devono essere partitamente trascritti gli importi dovuti per ogni mese i risultanti dalle denuncie nominative dei lavoratori occupati e quelli versati rispettivamente a titolo di contributi, accantonamenti e sanzioni civili.
Sulle schede intestate ai singoli operai devono, invece essere iscritti per ogni mese gli importi dovuti e quelli versati per gli accantonamenti.
Art. 10
A ciascun operaio è rilasciato dall'Ente un documento attestante la sua iscrizione alla Cassa.
A richiesta dell'operaio deve essere inoltre rilasciato dall'Ente un estratto conto di posizione, dietro rimborso delle spese di bollo, ove dovute, e di quelle che saranno eventualmente fissate dal Comitato di Gestione per diritti di segreteria.
Art. 11
Trascorso un anno dalla fine del mese cui si riferisce l'ultima denuncia, l'Ente procede d'ufficio alla cancellazione dei datori di lavoro, previo accertamento di avvenuta cessazione dell'attività.
Trascorso lo stesso termine di un anno dalla data dell'ultimo versamento effettuato dal datore di lavoro in nome e per conto di un operaio, si procede ugualmente d'ufficio alla cancellazione dell'operaio medesimo.
Art. 12
Alla fine di ogni trimestre deve essere controllata la rispondenza tra gli importi registrati nell'anagrafe operai e gli importi degli accantonamenti registrati nell'anagrafe dei datori di lavoro e confrontati i risultati con gli importi accreditati per lo stesso titolo e per il medesimo periodo di tempo dall'istituto bancario.
Dall'esito di detto controllo si deve dare atto con apposito verbale da sottoscrivere dal presidente e dal Collegio Sindacale.
TITOLO 3 - GESTIONE DEL FONDO FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI
Art. 13
Il pagamento degli accantonamenti avverrà dal 1° al 10 Agosto e dal 15 al 23 Dicembre, in base agli importi accreditati a favore di ciascun lavoratore al 31 Marzo ed al 30 Settembre di ogni anno.
L'accredito dei suddetti accantonamenti avverrà purché essi risultino versati rispettivamente entro il 31 Maggio ed il 31 Ottobre, unitamente alle sanzioni per l'eventuale ritardo.
L'Ente provvederà entro il 10 Agosto ed il 23 Dicembre di ciascun anno ad intestare assegni bancari per l'importo che risulta accantonato a favore di ciascun lavoratore per i periodi di competenza sopraindicati.
Art. 14
Qualsiasi reclamo nei confronti dell'Ente sulla rispondenza delle somme corrisposte per gli accantonamenti rispetto a quelle versate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme stesse, deve essere presentato dall'operaio all'Ente sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.
Art. 15
Gli importi della percentuale per gli accantonamenti che, per qualsiasi ragione, non venissero riscossi dagli interessati, o dai loro aventi causa entro 60 giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, devono essere accantonati in apposito conto sino a quindici mesi dalla data anzidetta.
Trascorso questo ulteriore termine, avente carattere espresso di decadenza per l'interessato, gli importi stessi possono essere utilizzati, con apposita deliberazione del Comitato di Gestione, per le forme di assistenza gestite dall'Ente.
Art. 16
Ai fini del presente Regolamento, per data in cui gli importi erogati per qualsiasi titolo dall'Ente si rendono liquidi ed esigibili, si intende quella di emissione del mandato di pagamento di cui al precedente Art. 13.
Art. 17
Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo, su domanda degli aventi diritto, soltanto nei seguenti casi:
  • quando l'iscritto passa alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato agli adempimenti statutari
  • quando l'iscritto diviene imprenditore
  • in caso di morte dell'iscritto o di un familiare convivente a carico
  • in caso di espatrio dell'iscritto o di trasferimento di domicilio in altra provincia
  • in caso di chiamata o richiamo alle armi
Art. 18
Il Comitato di Gestione dell'Ente dovrà provvedere alla gestione degli accantonamenti separatamente da quella degli altri fondi.
TITOLO 4 - GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE RENDITE
Art. 19
I contributi e le rendite derivanti da:
  • interessi bancari attivi e rendite
  • sanzioni civili
  • eventuali residui attivi di esercizio
  • somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di liberalità
  • gestione e godimento del patrimonio mobiliare ed immobiliare
sono destinati a:
  • copertura delle spese di gestione della Cassa Edile
  • erogazioni di cui all'Art. 9 dello Statuto
E' in facoltà del Comitato di gestione di accendere fondi bancari separati per singole e/o particolari gestioni.
TITOLO 5 - PRESTAZIONI ED ASSISTENZE DELLA CASSA EDILE
Art. 20
Possono usufruire delle assistenze e delle provvidenze solo gli operai iscritti alla Cassa e relativamente ai quali risultino regolarmente versati sia i contributi che gli accantonamenti.
Art. 21
Per ottenere l'assistenza della Cassa Edile in una qualsiasi delle forme sopra previste gli operai debbono presentare domanda scritta, corredata della documentazione richiesta a seconda dei casi.
Art. 22
Qualsiasi forma di assistenza viene sospesa durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro da parte dell'operaio.
Il Comitato di Gestione può tuttavia, a suo giudizio, deliberare la continuazione in caso di eccezionale comprovata necessità da parte dei richiedenti.
Art. 23
Di tutte le assistenze date in qualsiasi forma agli operai deve essere tenuta registrazione cronologica in apposito registro con l'indicazione degli importi erogati.
Gli importi stessi devono essere registrati nelle schede anagrafiche dei singoli operai beneficati, precisando la causa dell'erogazione.
Art. 24
Quanto non previsto dal presente Regolamento sarà disciplinato con apposite delibere del Comitato di Gestione.